Consentito spostarsi insieme a conviventi per fare la spesa o raggiungere la seconda abitazione. Consentita l’attività sportiva in spazi all’aperto anche all’interno di strutture sportive

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
L’ordinanza prevede nuove misure da adottare da adesso in poi. È consentito raggiungere la seconda abitazione se ubicata all’interno del territorio regionale.
Raggiungere i cimiteri individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.
È consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti.
Sono consentiti inoltre: gli spostamenti delle persone fisiche, all’interno del territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, per fare la spesa;
gli spostamenti delle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti;
Sono consentiti inoltre:
gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
Sono consentite le seguenti attività:
l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti;
l’attività di tolettatura, cura e igiene degli animali d’affezione, esclusivamente su appuntamento e riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.e, nel rispetto del DPCM 26/04/2020:
l’attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.
l’attività di allevamento e addestramento animali nel rispetto del distanziamento interpersonale;
L’ordinanza ribadisce l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.